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l'ordinanza sindacale

Prevenzione e lotta attiva agli incendi: obblighi e divieti per il 2025

incendi

Le misure riguardano il periodo che va dal 15 maggio al 31 ottobre 2025 ma anche nei periodi di allerta

Temeprature estive particolarmente elevate, acconpagnate spesso da forti verti di scirocco o di libeccio, l’abbandono e l’incuria di aree agricole e, più di tutto ciò, l’azione criminale che ciclicamente innesca incendi per ragioni esclusivamente economiche: sono tutte cause che determinano gli incendi che ogni anno devastano la Sicilia e la  provincia di Siracusa.

Da qui l’ordinanza sindacale che impone regole ben precise oltre che dal 15 maggio al 31 ottobre 2025 anche nei periodi di allerta per ridurre al massimo il rischio di innesco e di propagazione degli incendi.

Questo l’elenco delle prescrizioni:

1. E’ fatto divieto assoluto di accensione dei fuochi di ogni genere;

2. E’ fatto divieto, per tutto il periodo dal 15 maggio al 31 ottobre 2025, di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali anche se derivanti da sfalci, potature o ripuliture in loco, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale, rifiuti vegetali sia derivanti da attività svolta da privati che da aziende agricole, così l’eventuale accumulo;

3. E’ fatto divieto, in prossimità di boschi e aree protette, terreni agricoli e/o cespugliati, lungo le strade comunali, provinciali, statali, le sedi autostradali e ferroviarie che costeggiano terreni con cespugli facilmente infiammabili, parchi e pinete urbane, ricadenti all’interno del territorio comunale, di:
a) usare apparecchi a fiamma libera od elettrici che producano faville;
b) fumare, gettare fiammiferi, sigari e sigarette e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco;
c) compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo di incendio;
d) esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, anche in occasione di feste di solennità in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti;
e) parcheggiare veicoli su aree prossime a presenza di erba e vegetazione secca;

4. E’ fatto obbligo a carico di chiunque che, a qualsiasi titolo, goda di terreni (non edificati e/o aree a verde anche di natura pertinenziale), in precario stato di manutenzione all’interno del territorio comunale e/o di fondi rustici ed aree agricole di qualsiasi natura e loro pertinenze non coltivate, a riposo od abbandonate – di provvedere ad effettuare le necessarie opere di difesa passiva di prevenzione incendi, consistenti negli interventi di pulizia, di bonifica, di diserbo di aree incolte, a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare fonte di innesco di incendio o pericolo per la salute, sicurezza ed igiene pubblica, con divieto assoluto, di abbandonare sulle predette aree cumuli di alcun genere.

Particolare attenzione va posta, al fine di prevenire l’innesco di incendi di interfaccia, per le aree incolte a confine con le aree edificate, creando delle fasce tagliafuoco su tutto il perimetro esterno, ed anche sui fronti liberi su strada, per una larghezza minima di tali fasce di non meno di 10 metri.

5. E’ fatto obbligo, in prossimità di strade pubbliche e private, lungo le ferrovie e le autostrade, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti, e/o linee di trasmissione energetica, telefonica o idrica ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà – per i detentori a qualsiasi titolo, persone fisiche o giuridiche di aree private e/o o pubbliche – di mantenere in efficienza le fasce tagliafuoco di protezione, ed a realizzare una fascia parafuoco di protezione, di larghezza non inferiore a dieci metri, lungo l’intero perimetro del fondo.

Tale fascia di protezione, per i proprietari e/o i gestori e/o i conduttori di campeggi, villaggi turistici, agriturismi, alberghi e strutture ricettive, centri residenziali si estende a non meno di venti metri.

6. E’ fatto obbligo a tutti i detentori a qualsiasi titolo di terreni coltivati a seminativo, di garantire una fascia di tagliafuoco avente un ampiezza non inferiore a metri dieci lungo l’intero perimetro del fondo.

7. E’ fatto obbligo ai concessionari di impianti esterni di gas, di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, di mantenere sempre sgombra e priva di vegetazione l’area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a venti metri;

8. E’ fatto obbligo ai proprietari ed ai conduttori dei motori a scoppio od a combustione, destinati ad azionare le trebbie, durante le trebbiature, di tenere applicato all’estremità superiore del tubo di scappamento, un dispositivo parascintille;

9. E’ fatto obbligo ai detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo di lasciare, intorno a dette strutture, una fascia di rispetto

E’ fatto obbligo al detentore, a qualsiasi titolo, delle “aie”, di osservare tutta una serie di regole nello svolgimento della propria attività

11. E’ fatto espresso divieto a chiunque di accendere fuochi liberi o per bivacco in prossimità di vegetazione suscettibile di rischio di incendio.

12. Gli Enti pubblici proprietari e/o responsabili di aree, strade e ferrovie hanno l’onere di farsi carico di pulire le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di propria pertinenza.

13. E’ fatto divieto a chiunque, di buttare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso o incandescente.

14. E’ fatto obbligo a chiunque abbia l’effettiva disponibilità di terreno di tenerlo in ogni momento in buone condizioni di manutenzione e decoro

In caso di procurato incendio o di inadempimento agli obblighi di cautela prescritti ed esecuzione di azioni che possano determinare, anche solo parzialmente, l’innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo, nonché di incendi in zone di interfaccia urbano-rurale, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad euro 5.000e non superiore ad euro 50.000 euro.

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