“Insondabilità della tesi che tenta di far discendere dall’infortunio occorso al calciatore Lanza una dichiarazione di irregolare svolgimento della gara”
Arriva la parola fine sull’esito della gara tra Licata e Siracusa del 10 marzo scorso. La gara sul capo era stata vinta largamente dagli azzurri con il risultato di 0-5.
Il giudice sportivo ha, infatti, rigettatoil ricorso della squadra di casa che aveva denunciato “condotte illecite ed antisportive perpetrate da un gruppo di sostenitori della squadra ospite, culminate nel lancio di bombe carta, fumogeni e bottigliette pien d’acqua sul campo di gioco, una della quali colpiva alla testa il calciatore del Licata Calcio, Matteo Lanza, il quale veniva sostituito nel corso dell’intervallo e trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso dove gli veniva refertato “trauma cranica” con diagnosi di 7 giorni”.
La soietà azzurra aveva chiesto il rigetto del reclamo, in quanto “illegittimo ed infondato e strumentale, atteso che da esso emerge un quadro lacunoso e non del tutto coerente con lo stato dell’arte”.
“Rilevato l’insondabilità della tesi che tenta di far discendere dall’infortunio occorso al calciatore Lanza – in quanto diretta conseguenza del lancio della bottiglia ad opera dei sostenitori – l’impossibilità di assicurare la regolare effettuazione della gara ovvero, per tale via, pervenire ad una dichiarazione di irregolare svolgimento della gara -si legge nellamotivazione del giudice sportivo – non si applica la punizione sportiva della perdita della gara qualora si verifichino fatti o situazioni, imputabili ad accompagnatori ammessi nel recinto di giuoco o sostenitori della società, che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico di una o di entrambe le società”.
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