Accolto un ricorso presentato dall’avvocatura dello Stato contro l’ordinanza con la quale il sindaco Italia, sulla base di un parere tecnico dell’Asp, aveva disposto la Dad
È quanto ha stabilito il Tar di Catania, che ha accolto un ricorso presentato dall’avvocatura dello Stato contro l’ordinanza con la quale il sindaco, Francesco Italia, sulla base di un parere tecnico dell’Asp, aveva disposto l’attività didattica a distanza per l’aumento dei contagi da Covid-19, i cui numeri erano di gran lunga più alti di quello previsto dei 250 casi ogni 100 mila abitanti.I giudici amministrativi hanno fatto valere due elementi: i contenuti della legge 221 dello scorso anno che fa riferimento alla Dad nelle zone rosse (mentre Siracusa è in zona arancione) ritenuti prevalenti sull’ordinanza del presidente della Regione del 7 gennaio; un numero di contagi inferiore ad altre regioni italiane dove già i provvedimenti delle autorità locali sulla Dad erano stati sospesi dai Tar.
“Pur nel pieno rispetto delle decisioni assunte – dichiara il sindaco Italia – vorrei semplicemente ricordare che il potere di ordinanza per i sindaci era stato riconosciuto dall’ordinanza del presidente della Regione numero 1/2022 (che apprendiamo essere stata anch’essa impugnata).
Inoltre – aggiunge – all’indicazione fornita da tutti i vertici dell’Asp territoriale, anche nel corso della riunione di venerdì 7 gennaio insieme ai sindaci, al prefetto e a tutte le forze dell’ordine, è seguito il parere del 12 gennaio in cui la situazione prospettata dall’Asp, ovvero dall’unico organo preposto a valutare i dati dei contagi, appariva addirittura “peggiorata” rispetto a quella di giorno 7. La decisione del Tar – conclude – travolge, dunque, non solo l’ordinanza regionale ma anche il parere fornito dall’autorità sanitaria provinciale”.
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