Coninua a far discutere quanto accaduto a Solarino riguardo il ritorno del consiglio comunale
Coninua a far discutere quanto accaduto a Solarino riguardo il ritorno del consiglio comunale.
Ospitiamo a questo proposito l’intervento dell’avvocato Pietro Mangiafico.
“E fu così che il 16 ottobre 2024 il C.G.A. (Consiglio di Giustizia Amministrativa, per la Regione Siciliana), con la sentenza n. 793/2024, ha accolto il ricorso in appello promosso da alcuni consiglieri comunali di Solarino ribaltando, di fatto, la sentenza del T.A.R. Catania (Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia) del 15 luglio 2024, che rigettava la richiesta indirizzata all’annullamento del decreto del Presidente della Regione Siciliana del 2 gennaio 2024 di scioglimento del Consiglio Comunale a seguito delle dimissioni di sei consiglieri, cioè della metà di quelli assegnati per legge all’Ente.
A parte lo stupore di chi è “artigiano” del diritto come me, la sentenza del C.G.A. ha innescato dubbi e perplessità a partire dall’incredulo Assessorato Regionale delle Autonomie e della Funzione Pubblica fino alla Prefettura di Siracusa, ai Dirigenti e agli Amministratori dei comuni.
Infatti, al di là della nuova interpretazione delle leggi regionali che disciplinano lo scioglimento dei consigli comunali, più o meno condivisibile, il C.G.A. ha stabilito che il Sindaco del Comune di Solarino, (e, conseguentemente tutti i Sindaci dei 391 comuni della Sicilia), è componente del Consiglio Comunale e deve essere computato nel quorum strutturale necessario per la validità delle sedute consiliari: in parole semplici, secondo il C.G.A., il Sindaco è componente del Consiglio Comunale con tanto di diritto di voto.
Mi chiedo, però, come sia possibile che al C.G.A. sfugga ciò che è lapalissiano: Il sindaco in Sicilia NON è consigliere comunale, e questo lo sanno tutti, dal più alto Dirigente delle Città Metropolitane all’usciere del più piccolo Comune dell’isola.
È sorprendente che il massimo organo della giustizia amministrativa per la Regione Siciliana lo ignori. Tuttavia, mi affascina ancora di più capire perché ha applicato l’art. 37 del D.L.gs n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), in virtù del quale il Sindaco di un Comune è anche sì consigliere comunale (infatti con detto articolo si precisa, testualmente, che “Il consiglio comunale è composto dal Sindaco e da………”), dimenticando però un piccolo particolare: tale disposizione normativa, che non trova corrispondenza nel nostro ordinamento, si applica dal Trentino a Reggio Calabria, Sicilia esclusa.
È sicuramente ammirevole l’auspicio di realizzare un’Italia Unita sul piano giuridico, espresso dal C.G.A., ma fino a quando sullo stretto di Messina non sarà costruito “il ponte del diritto”, la Sicilia, continuerà a essere un’isola privilegiata, a Statuto Speciale, e perciò con competenza esclusiva su alcune materie.
Difatti, il C.G.A., deputato a garantire la corretta applicazione dell’ordinamento della giustizia amministrativa nella nostra terra, sembra abbia “dimenticato” che, in forza dell’art. 14 dello Statuto regionale, la Sicilia ha competenza legislativa esclusiva sulla materia in argomento e, pertanto, una volta scesi dal traghetto che consente di lasciare l’Italia peninsulare, occorre scordarsi del predetto art. 37 per riferirsi invece dell’art.20 della L.R. n. 7/1992 in cui si stabilisce che “Il Sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni del consiglio. Il Sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni del consiglio. Il Sindaco e i membri della giunta possono intervenire alle medesime riunioni senza diritto di voto”.
A questo punto però una domanda sorge spontanea a noi poveri artigiani: perché il C.G.A., bistrattando il nostro ordinamento, non ha rispettato detto principio e ha invece emesso una sentenza Isolana e, ahimè, Isolata dalla giurisprudenza amministrativa consolidata?”
© E' VIETATA LA RIPRODUZIONE - TUTTI I DIRITTI RISERVATI