I riccorrenti condannati anche a pagare al Comune le spese legali, che liquida complessivamente in 1.000 euro
La prima sezione del Tar di Catania ha rigettato il ricorso del Condominio Ofanto a Siracusa che chiedeva l’annullamento della realizzazione delle zone scolastiche, in relazione all’Istituto scolastico “Paolo Orsi”, condannando i riccorrenti al pagamento, in favore del Comune di Siracusa delle spese legali, che liquida complessivamente in 1.000 euro oltre accessori, se dovuti.
Questa la decisione su una vicenda spinosa che ha visto contrapposti dal 2021 il condominio e il Comune.
“Per i ricorrenti, i provvedimenti impugnati – si legge nella sentenza – sarebbero palesemente abnormi rispetto all’area di interesse dell’Istituto scolastico “Paolo Orsi”, non essendosi limitati a regolare la viabilità nell’area adiacente dell’istituto ed avendo determinato uno stravolgimento della viabilità e del transito nell’intera
area del quartiere.
In particolare, i provvedimenti avrebbero reso impossibile ai condomini l’accesso all’area del parcheggio condominiale, compreso l’accesso ai mezzi di soccorso”.
“Il Comune – riferiscono i giudici – ha evidenziato nella relazione del 23 settembre 2021 che via Ofanto presenta una carreggiata di mt. 7,20 e un marciapiede con larghezza pari a mt. 1,40 circa; dal momento che le auto vi sostavano precedentemente a spina di pesce, occupando mt. 4,80 di carreggiata, residuava una strada ad unica corsia di soli mt. 2,40, inferiori al minimo previsto dal Regolamento Viario di Siracusa, il quale fisserebbe uno standard di larghezza non inferiore a mt. 2,75.
Inoltre con la relazione comunale del 23 settembre 2021, tempestivamente trasmessa al Condominio, sono state accolte le soluzioni prospettate da quest’ultimo, con contestuale introduzione di modifiche all’ordinanza sperimentale.
Ma le puntuali proposte di modifica avanzate dall’Amministrazione, che denotano un intento ampiamente
collaborativo e finalizzato al rinvenimento di un ragionevole punto di equilibrio tra i contrapposti interessi – fanno notare i giudici nel dispositivo – sono stati immotivatamente respinte dai condomini.
Nel caso in esame – si conclude la sentenza – non risultano offerti al Collegio elementi che consentano
di ritenere manifestamente illogico, arbitrario o sproporzionato l’operato dell’Amministrazione comunale“.
© E' VIETATA LA RIPRODUZIONE - TUTTI I DIRITTI RISERVATI